Elettricista, idraulico, termotecnico: il preventivo è fatto di materiali del distributore e della tua manodopera. Qui li tieni insieme.
Vedi anche: Imprese e artigiani: listini dei fornitori e confronto delle offerte · Tutti i mestieri · Le guide pratiche · I prezzari inclusi
Quando chiudi un impianto devi rilasciare la dichiarazione di conformità (DM 37/2008). Uno dei suoi allegati obbligatori è la relazione con i materiali impiegati, prevista dall'articolo 7 comma 1.
È un elenco che hai già scritto: sono le voci del tuo computo. ComputoLab te lo stampa da lì, in PDF e in Word, con codice, descrizione, unità di misura e quantità — senza i prezzi, perché quella relazione dice che cosa hai messo in opera, non quanto è costato.
Restano fuori da sole le righe che materiale non sono: gli oneri della sicurezza, e le voci a corpo senza unità di misura.
È il documento per cui vale la pena tenere il computo anche in un lavoro piccolo: se il computo c'è, la relazione esce da sola.
Se il committente è un consumatore — una persona che fa lavori a casa propria — il preventivo non è solo un prezzo: è un contratto, e il Codice del consumo chiede che dica certe cose. Ometterle non fa perdere il lavoro, fa perdere una causa.
ComputoLab ti chiede una cosa sola: dove avete firmato. Da lì escono le clausole giuste.
Firmato a casa del cliente, o in cantiere. Il committente ha quattordici giorni per ripensarci, senza dover dire perché e senza penali. Il preventivo lo scrive, e porta con sé il modulo di recesso.
Se il lavoro deve cominciare prima che i quattordici giorni siano passati, serve la richiesta espressa del cliente: c'è una spunta, e il testo si adegua. Senza quella richiesta scritta, il cliente può recedere a lavori iniziati e tu hai lavorato gratis.
Firmato nel tuo ufficio, o in negozio. Il recesso di quattordici giorni non si applica, e il preventivo lo dice — perché è la domanda che il cliente fa sempre, e conviene aver già risposto per iscritto.
In tutti e due i casi restano le garanzie del codice civile, e il preventivo le richiama: i difetti si denunciano entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in due anni dalla consegna (art. 1667); per la rovina e i gravi difetti di un immobile la responsabilità dura dieci anni (art. 1669).
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